Cosa sapere sulla circolazione di prova

 

La circolazione di prova

La circolazione di prova è prevista dall’art. 98 del c.d.s. ed è regolata dal D.p.r. 24 novembre 2001, n. 474 che reca norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Ai sensi dell'art. 1 d.p.r. 474/2001, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.

 

L'autorizzazione per la circolazione di prova

E’ costituita da un documento su carta intestata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stampa meccanizzata e vale solamente per la categoria di veicoli per la quale è rilasciata con scadenza annuale.

Come chiarito con circ. 478/2002 e successivamente con circ. 4699/2004, non sussistono limitazioni in ordine al numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto. Tuttavia, il D.L. n. 121/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 156/2021 ha previsto un aggiornamento del d.p.r. 474/2001 anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti, con provvedimento da adottarsi entro l’8 febbraio 2022.

Per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda:

  • all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente;
  • ovvero, ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto la prescritta abilitazione.

L'art. 1, comma 2, del d.p.r. 474/2001 fissa in un anno la validità dell'autorizzazione per la circolazione di prova.

L'autorizzazione per la circolazione di prova deve essere rinnovata, previa verifica della permanenza dei requisiti necessari. Il rinnovo è subordinato alla presentazione degli stessi documenti previsti per il rilascio e alla restituzione della vecchia autorizzazione.

L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere revocata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata. Non è prevista la possibilità di adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova inteso come provvedimento sanzionatorio in riferimento ad eventuali irregolarità accertate dagli organi di controllo.

A seguito dell'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato è tenuto alla restituzione dell'autorizzazione presso l'Ufficio provinciale competente ed alla contestuale distruzione della relativa targa.

 

Per quali finalità può essere richiesta la targa di prova

Nelle more dell’aggiornamento del d.p.r. 474/2001, il D.L. n. 121/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 156/2021, ha ampliato la casistica per l’uso della targa di prova, non vincolando più alle “ragioni di vendita ed allestimento”, le dimostrazioni o trasferimenti di veicoli:

L'autorizzazione per la circolazione in prova con la relativa targa può essere attualmente richiesta:

  • per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive;
  • dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

 

A chi può essere rilasciata l’autorizzazione

L'autorizzazione per la circolazione di prova è rilasciata tassativamente senza possibilità di deroghe:

  1. fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi:
    1. loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
    2. commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici e dalle modalità di esercizio dell'attività essendo ammessa anche la vendita "on line";
    3. aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
    4. istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli;
  2. fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  3. fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo d'aggiornamento della carta di circolazione (art. 236 regolamento c.d.s.):
    1. loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
    2. commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o di dispositivi d'equipaggiamento (indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici e dalle modalità di esercizio dell'attività essendo ammessa anche la vendita "on line";
  4. esercenti officine d'autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

 

La circolazione di prova

A norma dell'art. 1, comma 4, del d.p.r. 474/2001, l'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Il punto 3. Della circolare 4699/2004 del M.I.T. precisa che “I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente:

  • il titolare dell'autorizzazione;
  • un dipendente del titolare munito di apposita delega;
  • ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche:

  • il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici;
  • ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.

Il veicolo deve essere munito di:

  • autorizzazione alla circolazione di prova, in corso di validità;
  • targa applicata posteriormente, in caso di autotreni o autoarticolati deve essere applicata sul rimorchio;
  • assicurazione, appositamente stipulata, per gli eventuali danni provocati dalla circolazione;

 

La targa di prova

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.p.r. 474/2001, il veicolo in circolazione di prova munito di autorizzazione, espone posteriormente una targa recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

L'art. 2, comma 3, del d.p.r. 474/2001 prevede una sola tipologia di targa per tutti i tipi di veicoli. La targa, di dimensioni mm. 185x185, è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.

La targa è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova.

 

Circolazione in prova con veicoli eccezionali

Per i veicoli eccezionali è previsto il rilascio di autorizzazioni periodiche anche in caso di circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 del Codice.

La circolare 10/09/2014 n. 4214/RU del M.I.T. ha precisato che “Per la circolazione di prova dei soli veicoli eccezionali ad uso speciale di cui all’art. 13, c. 2, punto B), lett. a), del Regolamento, è consentito il rilascio di un’autorizzazione periodica relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati all’origine da numero di telaio o di targa, con le modalità di cui all’art. 14, c. 10; non sono ammesse riserve, ma di volta in volta potranno circolare solo veicoli della stessa tipologia, muniti di certificazione d’origine, con le modalità già indicate dal paragrafo 4.B.1 della Direttiva prot. n. 3911/2013.

L’autorizzazione deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli; la medesima targa prova potrà essere associata a più autorizzazioni periodiche di tale tipo, anche se relative a diverse tipologie di veicoli.

Per la circolazione di prova dei veicoli eccezionali è consentito il rilascio di un’autorizzazione multipla relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati all’origine da numero di telaio o di targa, con le modalità di cui all’art. 14, c. 10; non sono ammesse riserve, ma di volta in volta potranno circolare solo veicoli della stessa tipologia, muniti di certificazione d’origine, e solo se privi di carico, ivi comprese le carrozzerie intercambiabili.

L’autorizzazione deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli, e dovrà specificare il numero di viaggi da effettuare; la medesima targa prova potrà essere associata a più autorizzazioni multiple di tale tipo, anche se relative a diverse tipologie di veicoli.

La validità dell’autorizzazione è limitata a quella della targa prova, e potrà essere confermata fino al termine massimo previsto dall’art. 13, c. 1, lett. a), ovvero b), del Regolamento, previo rinnovo della targa prova; altrettanto dicasi per la eventuale proroga ai sensi dell’art. 15, c. 3, del Regolamento.

Autorizzazioni multiple e singole sono consentite per la circolazione di prova di veicoli identificati all’origine, i cui estremi (numero di telaio, numero di targa) devono essere riportati sull’autorizzazione, insieme a quelli delle eventuali riserve; l’autorizzazione non deve riportare la targa prova, e questa potrà essere diversa di volta in volta, purchè intestata sempre al medesimo soggetto richiedente avente titolo al suo rilascio, e in corso di validità.”

 

Smarrimento, sottrazione e distruzione della targa e della relativa autorizzazione alla circolazione di prova.

L'art. 3 del d.p.r. 474/2001 prevede che il titolare dell'autorizzazione:

  • in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione:
    1. ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provveda alla distruzione della relativa targa;
    2. richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia, e si munisca di una nuova targa;
  • in caso di deterioramento dell'autorizzazione:
    1. provveda a distruggere la relativa targa;
    2. richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo quella deteriorata, e si munisca di una nuova targa;
  • in caso di smarrimento o sottrazione della targa:
    1. ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia;
    2. richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia e della restituzione della precedente autorizzazione e si munisca di una nuova targa;
  • in caso di distruzione o di deterioramento della targa:
    1. provveda a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa deteriorata.

Qualora il titolare rientri in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione, dovrà provvedere alla sua distruzione.

 

Targa prova su veicoli immatricolati

La materia è stata oggetto di contrapposte interpretazioni legate prevalentemente alle reali necessità dei titolari di autorizzazione non sempre regolamentate dalla normativa, in relazione all’uso della targa di prova anche su veicoli immatricolati e, in tal caso, all’obbligo di circolare con veicolo in regola con la revisione.

Benchè non contemplato dal d.p.r. 474/2001 è sempre stata diffusa la prassi di munire di targa di prova veicoli già regolarmente immatricolati e muniti di propria targa, comportando conseguenti dubbi sulla Compagnia assicuratrice competente a risarcire eventuali danni derivanti dalla circolazione.

Il Tribunale civile di Verona, con sentenza 22.02.2016, aveva affermato che: "Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova e, se lo fa, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione risponderà l'assicuratore del veicolo e non quello della targa prova".

In effetti il d.p.r. n. 474/2001 che regolamenta la circolazione di prova si limita a indicare quali veicoli possono circolare senza essere immatricolati purché muniti di autorizzazione e della relativa targa e il d.m. 20.11.2003 n. 374, che disciplina le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione, si riferisce ai soli veicoli non immatricolati.

Negli anni successivi, e fino ad oggi, abbiamo assistito ad una querelle tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento per i Trasporti ed a una nutrita serie di sentenze non sempre conformi tra loro.

Entrambe le questioni sono state definitivamente risolte a partire dal 10 novembre 2021 con la legge di conversione del d.l. 121/2021, la quale prevede che “L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.”.

Con la medesima disposizione si chiarisce inoltre che “Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.”.

 

Circolazione di prova e assicurazione r.c.

Anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all'obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa "prova", la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa.

Ai sensi dell’art. 6 del regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008, il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita contiene i dati della targa di prova.

L’art. 10 del medesimo regolamento da facoltà alle imprese di assicurazione di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.

Sotto il profilo civilistico si segnala che secondo un parere dell’ISVAP prot. n. 09.10.004622 del 23 marzo 2010, nel caso in cui un veicolo circoli munito di autorizzazione per la circolazione di prova e relativa targa, scaduta di validità, ma con attiva la copertura assicurativa su detta targa, l’assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest’ultimo eccezioni derivanti dal contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 144, comma 2, del Codice della Assicurazioni. L’impresa di assicurazione, a norma del medesimo articolo, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Non si integra pertanto, in tal caso, la violazione dell’articolo 193 del codice della strada, fatto salvo gli aspetti di natura privatistica tra l’impresa di assicurazione ed assicurato.

Di contro si evidenzia il giudizio di Cassazione del 10/03/2016 che, con sentenza n. 4728, ha dichiarato che “qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione devesi considerare privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova oramai inefficace.

 

Circolazione con targa di prova estera

Premesso che l'art. 35, paragrafo 1, lett. a) della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale precisa che le Parti contraenti non possono proibire il movimento di autoveicoli immatricolati da un'altra parte contraente, se il conducente è munito di una carta di circolazione, non esiste alcuna norma internazionale che preveda la possibilità di circolare con un veicolo non immatricolato benchè dotato di targa prova rilasciata un Paese extra UE.

Per quanto attiene i veicoli dotati di targa prova rilasciata da un Paese membro UE, il nostro ordinamento non prevede nulla al riguardo, salvo accordi relativi al reciproco riconoscimento delle targhe di prova solo con San Marino, Germania e Austria.

A seguito dell’accordo internazionale bilaterale tra Italia e Repubblica di San Marino del 14.02.1995, è consentita la circolazione in Italia di targhe prova rilasciate ad operatori del settore della Repubblica di San Marino.

Anche l'Italia e la Germania hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 01.01.1994, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese, da non confondersi con la targa di immatricolazione temporanea rilasciata ai privati che devono movimentare veicoli in fase di prova o di esportazione definitiva.

L'Austria, con legge federale del 30.12.1982, ha previsto che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in Austria. Attese le condizioni di reciprocità, è stata consentita ai veicoli muniti di targa prova austriaca la circolazione sul territorio italiano.

 

Violazioni

Secondo il dettato del d.p.r. 474/2001, l’autorizzazione alla circolazione di prova deroga all’obbligo di circolare con veicolo munito di carta di circolazione rilasciata a seguito di immatricolazione (vedi artt. 93, 110 e 114 del c.d.s). Di conseguenza, secondo la ratio della norma in esame, l’autorizzazione di cui sopra consente la circolazione di veicoli non ancora immatricolati e, quindi, ancora privi di carta di circolazione.

Le modalità che legittimano la circolazione di prova sono prevalentemente descritte nel regolamento (d.p.r. 474/2001) nel quale è previsto:

  • che l’autorizzazione si trovi a bordo del veicolo;
  • che il veicolo esponga la targa di prova;
  • che il veicolo circoli per le esigenze di cui all’art. 1, c. 1, del regolamento;
  • che sul veicolo sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purchè munito di delega.

1. La mancanza a bordo del veicolo in circolazione di prova della relativa autorizzazione è sanzionata dall’art. 180, commi 4 e 7, del codice della strada che prevede importi differenziati in ragione della categoria del veicolo.

L’autorizzazione scaduta di validità, ovvero utilizzata su categorie di veicoli non indicate nella stessa, comporta l’applicazione delle sanzioni riconducibili agli articoli 93, 193, ecc. del Codice della Strada come se il veicolo fosse in ordinaria circolazione.[1]

2. La mancata esposizione della targa di prova è una violazione per la quale si applica la sanzione prevista dall’art. 100, comma 13, del codice della strada, come previsto dal 1° comma dell’art. 2 del d.p.r. 474/2001.

La contemporanea mancanza della targa e dell’autorizzazione sul veicolo comporta l’eventuale applicazione delle sanzioni previste per l’illecita circolazione con veicolo privo di carta di circolazione[2] e di copertura assicurativa[3], in quanto riconducibile alla circolazione ordinaria.

Lo stesso dicasi se la mancata esposizione della targa di prova si riferisce a veicolo munito di autorizzazione a bordo ma condotto da persona non idonea.

3. Adibire un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso da quelli previsti dall’art. 1, comma 1, del regolamento, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 98, comma 3, del codice della strada,[4] con la previsione dell’aggravante della ripetitività della violazione.

E’ applicabile la sanzione per uso improprio della targa di prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché destinato alla demolizione, che viene esportato definitivamente all’estero.[5] La violazione va segnalata ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal punto 8 della tabella annessa alla Legge 24.01.1978, n. 27 per uso non consentito della targa prova in relazione alle tasse automobilistiche, nonché all'ufficio competente dell’UMC che ha rilasciato la targa prova per le dovute valutazioni in caso di ripetute violazioni.

4. La circolazione di un veicolo in prova senza la presenza del titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero, come aggiunto dall’art. 1, comma 4, del regolamento, un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione munito di delega, è sanzionata dal medesimo art. 98, comma 3, del codice della strada e l’eventuale aggravante di cui al successivo comma 4.

 

[1] Vedasi Cassazione Civile, Sez. II, 13.09.2010, n. 19432

[2] Art. 93, comma 7, codice della strada

[3] Art. 193, comma 2, codice della strada

[4] Art. 1, comma 5, d.p.r. 474/2001:” 5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[5] Vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994

 

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