Cosa sapere sui monopattini elettrici

 

Requisiti per la conduzione dei monopattini elettrici

Ai sensi dell’art. 1, c. 75-octies, della Legge n. 160/2019, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Per la conduzione degli stessi non necessita pertanto alcun titolo di abilitazione alla guida, essendo sufficiente il requisito dell’età e l’obbligo di indossare un “idoneo casco protettivo” per i conducenti di età inferiore a 18.

Resta esclusa la patente anche nel caso in cui il​ ​monopattino​ ​superi la potenza prevista: non può essere, infatti, considerato ciclomotore perché non ha posto a sedere, fatto salvo la presenza di sellino di altezza superiore a 540 mm dal suolo.

 

Caratteristiche dimensionali

Non essendo stato ancora disposto nulla in ordine alle caratteristiche dimensionali, non si può che fare riferimento a quanto indicato dall’art. 50 del c.d.s.: non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

 

Marcatura CE

L’obbligo della marcatura CE, già previsto dal D.M. 229/2016 richiamato dal comma 75, lett. a) della L. 160/2019, viene tuttavia ripreso al successivo punto f) come requisito essenziale per la circolazione.

Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all'interno dell'UE.

La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico previsto dall’allegato III della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006

Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Deve essere costituito dalle iniziali "CE"; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm.

 

Potenza nominale continua

Il limite a 500 W di potenza nominale continua del motore elettrico, già previsto dal D.M. 229/2019 è ripreso dal comma 75, lett. c) L. 160/2019.

 

Segnalatore acustico

Per quanto riguarda il segnalatore acustico è necessario fare riferimento al D.M. 229/2019 e al 1° comma dell’art. 68 del c.d.s.

Ciò nonostante il comma 75 lo elenca tra i requisiti previsti per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

 

Dispositivi di segnalazione visiva

Secondo quanto previsto dal comma 75-sexies, per poter circolare anche negli orari e nelle condizioni che richiedono illuminazione, i monopattini elettrici devono essere provvisti di:

  • luce anteriore bianca o gialla fissa;
  • posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa.

Per quanto riguarda gli indicatori luminosi di svolta, la L. 15/2022 ha prorogato al 30 settembre 2022 l’obbligo di commercializzazione di monopattini elettrici muniti di tali dispositivi. Per quelli già in circolazione è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. La mancanza di tali ultimi dispositivi, tuttavia, non è oggetto di sanzione amministrativa.

 

Posti a sedere

Il decreto limita l’utilizzo dei monopattini elettrici esclusivamente con postura in piedi e, pertanto, non possono essere dotati di posto a sedere. Il comma 75, al punto b), prevede, infatti, l’assenza di posti a sedere.

Per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 168/2013 relativo alle caratteristiche dei veicoli della categoria internazionale L, i monopattini muniti di sellino o analogo dispositivo per consentire al conducente di guidare seduto o con sedile di altezza superiore a 540 mm dal suolo, devono essere considerati ciclomotori o motocicli quando vengono accertate violazioni che riguardano la non conformità del veicolo.

 

Regolatore di velocità

Sempre in relazione alle caratteristiche ed alla dotazione, i monopattini elettrici, secondo quanto era stabilito dal decreto, dovevano essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h, per poter essere utilizzati su aree pedonali. Nella circostanza non appare chiaro se tale caratteristica era condizione indispensabile per la circolazione ovvero la mancanza ne preclude l’uso solo all’interno delle aree pedonali.

Secondo quanto previsto dal comma 75, lett. e), i monopattini devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti dal successivo comma 75-quaterdecies, ovvero:

  • limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • limite di velocità di 20 km/h negli altri casi ove è consentita la circolazione.

 

Dispositivi di frenatura

L’art. 68 del c.d.s. prevede dispositivi indipendenti di frenatura su entrambe le ruote, mentre il d.m. riporta tali dispositivi nell’elenco dei dispositivi di cui all’allegato 1, indicando semplicemente la “Leva del freno” e il “Gruppo di frenatura principale” nella ruota posteriore.

Tuttavia, con le novità introdotte dalla L. 15/2022, a decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di freno su entrambe le ruote, prorogando il precedente termine del 1° luglio imposto dalla legge 156/2021.

Per quelli già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. (Art. 1, comma 75 bis L. 160/2019 mod. da L. 15/2022)

 

Circolazione

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 15/2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

  • nei centri abitati, esclusivamente
    1. sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari;
    2. nelle aree pedonali;
    3. sui percorsi pedonali e ciclabili;
    4. sulle corsie ciclabili;
    5. sulle strade a priorità ciclabile;
    6. sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
    7. ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
  • fuori dei centri abitati, esclusivamente
    1. piste ciclabili;
    2. itinerari ciclopedonali;
    3. corsie ciclabili;
    4. strade riservata alla circolazione dei velocipedi con apposito provvedimento dell'ente proprietario della strada, reso noto mediante apposito segnale stradale.

Di conseguenza, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata sulle strade riservate ad altre categorie di veicoli da apposita segnaletica, ovvero sulle strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita segnaletica. In tali casi la violazione di questa norma prevale su quella dell'art. 7 del codice della strada, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 75-duodevicies della legge 160/2019. (Circolare Ministero dell’Interno n. 6990.U del 2 marzo 2022)

E’ altresì vietata la circolazione:

  • sui marciapiedi, sui quali è consentita esclusivamente la conduzione a mano (c. 75-undecies);
  • contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile (c. 75-undecies).

 

Trasporto e traino

Contrariamente a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 68 del c.d.s., secondo il quale “I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino …”, e a quanto previsto dall’art. 225 del relativo reg. di es. che prevede i rimorchi per velocipedi a determinate condizioni e caratteristiche, il d.m. vietava in ogni caso il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.

Il comma 75-decies conferma il divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali, di condurre animali e di farsi trainare da altro veicolo.

 

Velocità consentita

Sulla velocità massima consentita, l’intervento normativo della Legge di Bilancio 2020 rimandava espressamente a quanto stabilito dal d.m. 229/2019.

Secondo tale provvedimento, nell’ambito della sperimentazione, i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h dovevano essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite, ed in ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi dovevano essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

Le modifiche introdotte dal “decreto milleproroghe 2020”, escludendo i monopattini elettrici dalla sperimentazione, stabilivano nuove regole in ordine alla velocità consentita agli stessi:

  • non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata;
  • non possono superare la velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Nulla era specificato in ordine alla velocità massima consentita nelle piste ciclabili e, al riguardo, la circolare ministeriale del 9.3.2020 precisava che “Sulle piste ciclabili, viceversa, salvo diversa segnalazione, è consentito tenere la velocità imposta sulla strada di cui le piste sono parte. In caso di superamento dei limiti imposti sulla pista, perciò, trovano sempre applicazione le sanzioni dell'art. 142 CDS perché non si applica alla circolazione sulle piste la sanzione per il superamento del limite di velocità indicato dal citato comma 75-ter.”.

Il vigente comma 75-quaterdecies, prevede:

  • il limite di velocità di 6 km./h. nelle aree pedonali;
  • il limite di velocità di 20 km./h. negli altri casi ove è consentita la circolazione:
    • su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h;
    • su percorsi pedonali e ciclabili;
    • su corsie ciclabili;
    • su strade a priorità ciclabile;
    • su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
    • dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.

 

Uso dei dispositivi visivi e di illuminazione

L’art. 75-sexies dispone per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica l’uso dei previsti dispositivi di segnalazione visiva, accesi e ben funzionanti:

  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità;
  • di giorno, qualora le condizioni lo richiedano;

 

Uso del giubbotto retroriflettente

Per ragioni di sicurezza, il comma 9-bis dell’art. 182 del Codice della Strada prevede l’obbligo, per i conducenti di velocipedi, e pertanto anche gli utilizzatori dei monopattini elettrici, che circolano fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Il D.M. 229/2019 prevedeva tale obbligo dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere che il conducente di monopattino elettrico circolante su strade ricadenti in zona 30, su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile. (Art. 6/8)

L’intervento della legge 156/2021 ha introdotto il comma 75-septies che dispone l’uso del giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del c.d.s. da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, fermo restando l’obbligo di indossare tali dispositivi sempre nelle gallerie come previsto dall’art. 182 c.d.s.

 

Uso del Casco

Il comma 75-novies prevede che “I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.”.

E’ pertanto necessaria una dichiarazione di conformità del costruttore alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080 ma non necessariamente una omologazione.

La norma UNI EN 1078 specifica i requisiti e i metodi di prova per i caschi indossati dagli utilizzatori di biciclette, tavole a rotelle e pattini a rotelle, mentre la norma UNI EN 1080 specifica i requisiti e i metodi di prova per caschi destinati ad essere utilizzati da bambini al di sotto dei sette anni in ambienti privi di veicoli a motore nell’esercizio di attività per le quali siano stati dimostrati rischi di lesioni alla testa.

 

Sosta

Salvo nelle aree individuate dai comuni, è vietato sostare sui marciapiedi. Per tale violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 158, c. 5, cds, prevista per ciclomotori e motoveicoli. (L. 160/2019 - Art. 1, comma 75-vicies semel)

I comuni possono individuare aree in cui è consentita la sosta dei​ ​monopattini​ ​elettrici, garantendo adeguata capillarità e privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere anche prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili nel sito internet istituzionale del comune. L'individuazione delle aree è obbligatoria se sono previsti servizi di noleggio dei​ ​monopattini​ ​a propulsione prevalentemente​ ​elettrica, anche in modalità free-floating.

Per i monopattini elettrici si applicano tutte le altre norme relative al divieto di sosta o di fermata imposte per gli altri veicoli.

E’ consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

 

Assicurazione RC

Le disposizioni che regolamentano la circolazione dei monopattini elettrici non prevedono l’obbligo dell’assicurazione r.c. fatto salvo per i servizi di noleggio, tuttavia è prevista una fase istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile per i danni a terzi.

Qualora il monopattino non rispetti le caratteristiche previste dalla normativa si ritiene plausibile applicare le sanzioni previste per violazione dell’obbligo di assicurazione solo nel caso in cui possa essere considerato “ciclomotore” e, quindi in presenza di sellino di altezza superiore a 540 mm dal suolo, indipendentemente da eventuali esuberi di potenza.

L’esercizio dell’attività di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica prevede, infatti, l’obbligo assicurativo quale prescrizione della licenza comunale per lo svolgimento del servizio.

 

Altre norme di comportamento

Ulteriori norme di comportamento vengono disposte dall’art. 1, c. 75-duodecies, della L. n. 160/2019 secondo il quale i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono:

  • devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani;
  • reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatore di direzione.

I monopattini elettrici, essendo equiparati ai velocipedi e, quindi, considerati veicoli, sono assoggettati all’applicazione delle norme di comportamento di carattere generale previste dal codice della strada e, in particolare, dall'art. 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi, per quanto non previsto dalla specifica disciplina dettata dalla L. 160/2019.

Di seguito vengono indicate alcune norme applicabili riportate anche nella circolare del Ministero dell’Interno n. 1974 del 9.3.2020:

  • 115 - rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 115 CdS;
  • 143 - quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; come per le biciclette, i conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede, salvo che non siano condotti o trasportati a mano;
  • 154 - i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;
  • 145 - se il monopattino utilizza le piste ciclabili, nell'immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;
  • 40 e 146 - i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;
  • 173 - come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l'uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli;
  • 182 - i conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
  • 186 e 187 - circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, alla stregua di un'automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.

 

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