Sono macchine giocattolo a trazione elettrica destinate all'uso di bambini. Sono escluse dalla definizione di veicolo le macchine per uso di bambini le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dall’art. 196 del regolamento al c.d.s.:
Il superamento anche di uno solo dei limiti previsti qualifica la macchina come “acceleratore di andatura” o comporta l'inclusione della stessa nelle categorie dei veicoli previste dal codice della strada.
Le macchine per uso di bambini anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 196 del regolamento al c.d.s., sono assimilabili ai pedoni e possono circolare sulle parti della strada ad essi riservate, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada.