Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 15/2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
- nei centri abitati, esclusivamente
- sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari;
- nelle aree pedonali;
- sui percorsi pedonali e ciclabili;
- sulle corsie ciclabili;
- sulle strade a priorità ciclabile;
- sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
- ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
- fuori dei centri abitati, esclusivamente
- piste ciclabili;
- itinerari ciclopedonali;
- corsie ciclabili;
- strade riservata alla circolazione dei velocipedi con apposito provvedimento dell'ente proprietario della strada, reso noto mediante apposito segnale stradale.
Di conseguenza, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata sulle strade riservate ad altre categorie di veicoli da apposita segnaletica, ovvero sulle strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita segnaletica. In tali casi la violazione di questa norma prevale su quella dell'art. 7 del codice della strada, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 75-duodevicies della legge 160/2019. (Circolare Ministero dell’Interno n. 6990.U del 2 marzo 2022)
E’ altresì vietata la circolazione:
- sui marciapiedi, sui quali è consentita esclusivamente la conduzione a mano (c. 75-undecies);
- contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile (c. 75-undecies).