Dove è consentito circolare con un monopattino?

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 15/2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

  • nei centri abitati, esclusivamente
    1. sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari;
    2. nelle aree pedonali;
    3. sui percorsi pedonali e ciclabili;
    4. sulle corsie ciclabili;
    5. sulle strade a priorità ciclabile;
    6. sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
    7. ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
  • fuori dei centri abitati, esclusivamente
    1. piste ciclabili;
    2. itinerari ciclopedonali;
    3. corsie ciclabili;
    4. strade riservata alla circolazione dei velocipedi con apposito provvedimento dell'ente proprietario della strada, reso noto mediante apposito segnale stradale.

Di conseguenza, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata sulle strade riservate ad altre categorie di veicoli da apposita segnaletica, ovvero sulle strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita segnaletica. In tali casi la violazione di questa norma prevale su quella dell'art. 7 del codice della strada, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 75-duodevicies della legge 160/2019. (Circolare Ministero dell’Interno n. 6990.U del 2 marzo 2022)

E’ altresì vietata la circolazione:

  • sui marciapiedi, sui quali è consentita esclusivamente la conduzione a mano (c. 75-undecies);
  • contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile (c. 75-undecies).

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