Posso trasportare bambini sul velocipede?

Sui velocipedi è consentito il trasporto di un bambino di età fino ad otto anni purchè il conducente sia maggiorenne.

Il trasporto deve avvenire in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra dello stesso, e deve essere effettuato utilizzando unicamente un apposito seggiolino che deve essere installato:

  • tra il manubrio del velocipede e il conducente quando il trasporto interessa un bambino di peso fino a 15 chilogrammi;
  • nella parte del veicolo posteriore al conducente se si trasporta un bambino di qualunque peso fino a otto anni d’età.

Il regolamento del codice della strada prevede che il seggiolino debba avere le seguenti caratteristiche:

  • sedile con schienale;
  • braccioli (che possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni);
  • sistema di fissaggio al velocipede (che deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale);
  • sistema di sicurezza del bambino (costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino).

Il traino di piccoli rimorchi è consentito anche per il trasporto di bambini fino ad 8 anni a condizione che il conducente sia maggiorenne, che il rimorchio abbia le caratteristiche previste dal regolamento, che non siano superati i limiti massimi di sagoma previsti per i velocipedi e, comunque, che il bambino e l'eventuale carico presente sul rimorchio. non superi il peso di 50 kg.

Cosa sono i velocipedi a pedalata assistita?

e bykeL’art. 50 c.d.s. assimila alla categoria dei velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (Pedelec o EPAC “Electric Pedal Assisted Cycle”)

In sostanza le biciclette a pedalata assistita hanno la caratteristica principale che il motore ausiliario non deve essere in funzione quando non si pedala e si deve comunque fermare quando il veicolo raggiunge i 25 km/h.

Le caratteristiche di potenza del motore e il limite alla velocità massima consentita devono essere garantite dal costruttore, ma un elemento determinante per riconoscere una “e-bike” è data dall’impossibilità di azionare il motore in maniera diversa dalla pedalata. Non devono essere presenti, quindi, dispositivi che permettano di regolare la velocità (acceleratori) senza l’uso della pedalata.

Nell’ambito di tali caratteristiche, questi particolari tipi di veicoli si caratterizzino quali velocipedi, ne consegue che tale fattispecie non preveda l’immatricolazione del veicolo con il conseguente rilascio di un documento di circolazione, né è necessario, per la conduzione dello stesso, aver conseguito una patente di guida, né tantomeno è richiesto, durante la marcia, l’uso del casco protettivo previsto dall’art. 171 del c.d.s.

Coerentemente a tale principio, l’art. 1 del D.M. 31.01.2003 dispone che non sono soggette ad omologazione le “biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, né ai loro componenti o entità tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto”.

Il mancato rispetto di anche solo una delle caratteristiche richieste comporta quindi l’omologazione e la classificazione di tale veicolo nella categoria dei ciclomotori con tutte le conseguenze che ne derivano.

Gli e-bike, dunque hanno l’obbligo di rispettare la normativa prevista per i velocipedi sia in termini di equipaggiamento e dispositivi di cui all’art. 68 del c.d.s. ed agli artt. 223, 224 e 225 del reg. di es. del c.d.s., sia in ordine al comportamento di guida.

Posso trasportare un rimorchio con la bicicletta?

Fatta esclusione per i monopattini, è consentiti il traino di piccoli rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224 reg. cds (Luce rossa e catadriotti).

La normativa non prevede l’omologazione dei piccoli rimorchi che può trainare un velocipede, purchè conformi alle prescrizioni dell'art. 225 regolamento cds. Pertanto un velocipede può trainare un carretto, anche costruito artigianalmente, a condizione che esso rispetti le disposizioni regolamentari che ne fissano masse e dimensioni.

Il traino di piccoli rimorchi è consentito anche per il trasporto di bambini fino ad 8 anni a condizione che il conducente sia maggiorenne, che il rimorchio abbia le caratteristiche previste dal regolamento, che non siano superati i limiti massimi di sagoma previsti per i velocipedi e, comunque, che il bambino e l'eventuale carico presente sul rimorchio. non superi il peso di 50 kg.

Anche gli animali possono essere trasportati anche sul rimorchio adatto al trasporto di bambini, purché non sia superato il peso di 50 Kg complessivi e i contenitori o le gabbie devono essere sempre solidamente assicurati e non devono sporgere per più di 50 cm rispetto alla sagoma del veicolo.

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